Guida agli incentivi fiscali per le startup innovative
Nell’ambito dell’imprenditoria, la definizione di startup innovativa è associata a una serie di vantaggi, tra cui la possibilità di accedere a agevolazioni fiscali riservate esclusivamente a questa particolare tipologia di impresa. In questo articolo vogliamo offrirvi una guida a tutte le agevolazioni fiscali per le startup innovative e a come funzionano, analizzando le principali opportunità previste dalle normative vigenti nel 2023-24. Prima di tutto, però, vediamo insieme che cosa si intende per “startup innovativa” e quali sono i suoi vantaggi.

Cosa sono le startup innovative?
ll Decreto Legge 179/2012, convertito nella Legge 221/2012, ha introdotto in Italia una serie di agevolazioni, non limitate alle sole agevolazioni fiscali, destinate alle imprese che si qualificano come “startup innovativa”.
Ma cos’è una startup innovativa? Generalmente si tratta di una società di capitali che ha come oggetto della propria attività di business la definizione, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti, o servizi, dall’elevato valore tecnologico.
Ma non è finita qui: vediamo insieme quali sono le altre caratteristiche che permettono ad un’impresa di definirsi “startup innovativa”.
Definizione
La definizione di startup innovativa non è solo quella di un’impresa che si distingue per la capacità di proporre soluzioni innovative e originali, ma si tratta di una forma societaria inquadrata da uno specifico regolamento legislativo.
Secondo la normativa di riferimento e ai sensi del DL 179/2012, art. 25, comma 2, si definisce startup innovativa un’impresa costituita in forma di società di capitali, o anche in società cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato.
Per essere definita tale, inoltre, una startup innovativa deve:
- Rispettare gli specifici requisiti previsti dalla normativa;
- Essere iscritta all’apposito Registro delle Imprese.
La registrazione iniziale presso la sezione dedicata del Registro delle Imprese e il mantenimento successivo non costituiscono un obbligo per l’impresa, ma rappresentano un onere necessario per poter accedere ai benefici previsti dalla normativa.
Per quanto riguarda i requisiti specifici, questi si dividono in requisiti oggettivi e soggettivi. Vediamo quali sono.
Requisiti delle startup innovative
Sempre secondo la normativa di riferimento, ai sensi del DL 179/2012, art. 25, comma 2, un’impresa per essere considerata una startup innovativa e godere delle agevolazioni fiscali previste, deve soddisfare precisi requisiti oggettivi e soggettivi.
In particolare, tra i requisiti oggettivi che deve rispettare un’impresa innovativa ci sono:
- Avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- Essere di nuova costituzione o comunque costituita da meno di 5 anni;
- Avere sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione europea, o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- Presentare un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;
- Non essere costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- Non distribuire e non aver distribuito utili.
Il contenuto innovativo dell’impresa viene inoltre definito mediante il rispetto di almeno 1 dei 3 seguenti requisiti addizionali, o soggettivi:
- Una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
- La forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
- L’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.
Registrazione al Registro delle Imprese
È dunque importante conoscere i requisiti necessari affinché un’impresa possa qualificarsi come start up innovativa e godere delle agevolazioni previste dalla normativa. Tuttavia, come accennato, il semplice possesso dei requisiti non è sufficiente. Bisogna infatti procedere con l’iscrizione, in forma telematica e con firma digitale, nella sezione speciale del Registro delle imprese. L’iscrizione andrà trasmessa, mediante Comunicazione unica, alla Camera di Commercio territorialmente competente.
A tal proposito sarà quindi necessario:
- Attestare la sussistenza dei requisiti qualificanti (vd. Domanda n. 4) con autocertificazione da parte del rappresentante legale;
- Fornire alcune informazioni riguardanti la Start up innovativa (breve descrizione dell’attività svolta comprese l’attività e le spese in R&S, l’indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale, l’indicazione dell’esistenza di relazioni con investitori professionali, università, centri di ricerca, l’elenco dei brevetti ecc.).
Agevolazioni fiscali per le startup innovative nel 2024
Rispettate le procedure necessarie affinché l’impresa venga riconosciuta a tutti gli effetti come startup innovativa, potrà finalmente godere delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa, che possono essere divise in:
- Agevolazioni previste in sede di iscrizione;
- Agevolazioni previste dopo la costituzione.
Nello specifico, si distinguono nell’ambito della disciplina le seguenti agevolazioni fiscali:
- Detrazione fiscale: Le persone fisiche che investono nel capitale sociale di Start up innovative possono ottenere una detrazione fiscale del 50% in regime “de minimis”, in alternativa alla detrazione ordinaria del 30%.
- Esenzione fiscale: Il capital gain derivante dalla cessione di partecipazioni in Start up innovative è esente da tassazione, in base a quanto previsto dall’articolo 14 del Decreto Legge 73/2021.
- Nuove modalità di costituzione: A seguito della sentenza n. 2643/2021 del Consiglio di Stato, sono state introdotte nuove modalità di costituzione delle Start up innovative, che permettono di semplificare e accelerare il processo di creazione di queste aziende.
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Agevolazioni previste in sede di iscrizione
Per le start up innovative sono previste agevolazioni fiscali, in sede di iscrizione nel Registro delle imprese, che le permettono di essere esonerate dal pagamento:
- Dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle imprese;
- Del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.
Tale esenzione opera fino al quinto anno di iscrizione nel Registro delle Imprese.
L’esonero dal versamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria riguarda tutti gli atti posti in essere dalle start up innovative, successivi all’iscrizione nel Registro delle Imprese, quali, ad esempio, gli aumenti di capitale agevolati (circ. Agenzia delle Entrate 4/2016, par. 1.3).
Sono comunque esclusi dall’agevolazione gli adempimenti non riguardanti la funzione di pubblicità legale del Registro delle imprese. È pertanto dovuta l’imposta di bollo per la bollatura dei libri sociali (risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 253/2019).

Agevolazioni dopo la costituzione
Oltre alle agevolazioni in sede di iscrizione, sono previste per le startup innovative ulteriori vantaggi in sede di costituzione quali:
- Incentivi alle assunzioni: per le startup innovative è estesa la possibilità di assumere a tempo determinato. I contratti possono avere durata tra i 6 e i 36 mesi. Una volta raggiunti i 36 mesi, è possibile rinnovare i contratti per altri 12 mesi. Al termine di questi è necessario assumere a tempo indeterminato il proprio dipendente, se si vuole continuare a collaborare.
- Incentivi al crowdfunding ovvero la facoltà di offrire al pubblico quote di partecipazione in startup innovative costituite in forma di SRL, consentendo di facilitare l’accesso al capitale;
- Incentivi al work for equity: facoltà di deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l’operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell’organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock option e work for equity);
- Accesso diretto al Fondo di Garanzia: facilita l’accesso al credito fornendo una garanzia sui prestiti bancari. La garanzia copre il prestito fino ad un valore dell’80% di questo;
- Facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di “rinvio a nuovo” delle perdite: (dalla chiusura dell’esercizio successivo alla chiusura del secondo esercizio successivo) e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, di consentire il differimento della decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell’esercizio successivo;
- Facoltà di utilizzare anche per le startup innovative costituite in forma di SRL istituti ammessi solo nelle SpA: in particolare la possibilità di creazione di categorie di quote anche prive di diritti di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi.
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Inventivi fiscali per startup innovative previsti dal regolamento “De Minimis” – MISE
Il ministero dello sviluppo economico (MISE) ha previsto, per gli investitori in PMI e startup innovative, un incentivo fiscale che prevede una detrazione IRPEF del 50% alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative o PMI innovative.
Come comunicato nella pagina online del MISE dedicata, le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013). Le modalità di accesso al beneficio sono disciplinate dal Decreto interministeriale 28 dicembre 2020. La misura è prevista dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, art. 38, commi 7 e 8).
Come funziona
Affinché l’investitore che apporta capitale economico a PMI e startup innovative possa godere delle agevolazioni previste è necessario che l’investimento debba essere mantenuto per almeno tre anni e venga effettuato direttamente, o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono prevalentemente in startup innovative o PMI innovative.
- Per investimenti effettuati in startup innovative, l’investimento agevolabile ammonta ad un massimo di 100mila euro per ciascun periodo di imposta.
- Per investimenti effettuati in PMI innovative, l’investimento agevolabile ammonta ad un massimo di 300mila euro per ciascun periodo di imposta (oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta).
Modalità di presentazione della domanda
Le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni sono definite dalla circolare n. 01.2021 del 25 febbraio 2021. Pertanto, ai fini della fruizione dell’incentivo e prima dell’effettuazione dell’investimento, il legale rappresentante della startup innovativa o della PMI innovativa è tenuto a presentare istanza sulla piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative”.
Agevolazioni fiscali per investimenti in startup innovative
Oltre alle agevolazioni finanziarie in regime “de minimis” introdotta dal D.L. Rilancio (D.L. 34/2020, art. 38, c. 7) e disciplinata dall’art. 29 bis del D.L. 179/2012, è prevista un’agevolazione alternativa a quest’ultima, rivolta alle persone fisiche che decidono di investire in startup innovative: la detrazione IRPEF “ordinaria” del 30%.
Secondo il D.L. 179/2012, art. 29, le persone fisiche hanno la possibilità di detrarre dall’imposta lorda il 30% delle somme investite con un tetto massimo agevolabile per ciascun periodo d’imposta è di 1.000.000 euro. Di conseguenza, l’importo massimo dell’agevolazione che può essere conseguito dal conferente persona fisica è di 300.000 euro.
Tra le condizioni per ottenere il vantaggio previsto per chi investe in startup innovative, vi è l’obbligo di mantenere l’investimento per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio con l’obbligo di restituire quanto sottratto maggiorato degli interessi in misura legale. Inoltre, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione sarà necessario che Start up innovativa non riceva, complessivamente, più di 15 milioni di euro di investimenti agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolativo.
Differenza tra PMI e startup innovative
Le startup innovative vengono spesso confuse con una realtà imprenditoriale simile, ma che presenta delle sostanziali differenze: quella delle PMI innovative.
In virtù dell’accesso alle agevolazioni fiscali, è importante delineare differenze tra PMI e startup innovative. Queste riguardano:
- Limitazioni temporali. Mentre le startup innovative devono necessariamente essere nuove imprese o esistenti da non più di 5 anni, le PMI innovative non hanno limitazioni temporali;
- Oggetto sociale. La start up innovativa deve avere come oggetto sociale lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi. limite che, al contrario, non è previsto per le PMI;
- Requisiti. Esistono dei requisiti che riguardano i brevetti, titolarità del personale e volume sugli investimenti in ricerca e sviluppo. Le PMI devono quindi rispettare almeno due requisiti mentre le startup solo uno;
- Distribuzione degli utili. Per le startup è previsto un divieto di distribuzione degli utili che, al contrario, non è previsto per le PMI.
Tuttavia, è bene ricordare che come esistono elementi che differenziano le due forme imprenditoriali, esistono anche aspetti che li avvicinano come:
- Entrambe sono società di capitali che possono essere costituite anche in forma di cooperativa;
- Sono residenti in Italia o in paesi UE ma con sede o filiale in Italia.
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